La legge 133/2014 “sblocca Italia” emana le linee guida per un’applicazione corretta di tale negozio giuridico e in un qualche modo ne incentiva la scelta. Innanzitutto si tratta di un contratto che fonde in sè sia l’affitto che l’acquisto dando la possibilità al conduttore/acquirente di godere subito del bene prevedendo però anche l’immediata trascrizione dell’atto (come un vera e propria vendita). La durata massima viene innalzata dalla legge fino a 10 anni entro i quali va effettuato l’atto notarile definitivo e il trasferimento della proprietà. Il canone mensile che verrà pagato dal conduttore/acquirente dovrà essere più alto che in una normale locazione perchè una parte varrà quale canone d’affitto e l’altra andrà a costituire la caparra per il futuro acquisto; quest’ultima costituirà anche il corrispettivo che il proprietario potrà trattenersi nel caso in cui non venga esercitato per vari motivi il diritto di riscatto da parte del conduttore/acquirente; va detto che tale tipo di contratto non prevede l’obbligo di acquisto ma solo la facoltà da parte del conduttore/acquirente di procedere al riscatto dell’immobile entro i termini pattuiti. La trascrizione, anche se costosa (circa 1.000 euro), mette al riparo il conduttore/acquirente da qualunque trascrizione successiva alla sua effettuata contro il proprietario, ad esempio un’ipoteca della banca o creditori terzi ecc… e non è applicabile la revocatoria fallimentare se l’immobile è adibito ad abitazione principale per sè ed aventi causa. Infine il contratto di rent-to-buy si può applicare a tutti i tipi di immobili, case, negozi, capannoni ecc… (fonte: notariato.it)
Rent-to-buy (affitto a riscatto)? Finalmente un chiarimento dai notai
